LA VITTORIA DEI PIRATI!
"Scaricare dalla Rete file e programmi protetti dalle norme sul diritto d'autore e metterli a disposizione di altri utenti non è reato se da questo tipo di attività non si ricava alcun concreto vantaggio di tipo economico.
E' una sentenza destinata a far discutere quella della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di due studenti torinesi, condannati in per avere 'duplicato abusivamente e distribuito' programmi illecitamente duplicati [...]
Ad uno dei due la sentenza della Corte d'appello del capoluogo piemontese datata 29 marzo 2005 (ora annullata 'senza rinvio' dalla Suprema Corte) imputava anche il possesso, presso la propria abitazione, di software destinato 'a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione' applicati a programmi per pc. Di fatto, i due studenti, avvalendosi di un computer in funzione presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line di dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una 'community' di utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del rilascio di materiale informatico...(continua)".
COSA NE PENSATE?
E' UNA SENTENZA GIUSTA?
14 Comments:
SI!!!
Ehehehe ;)
la sentenza è giusta secondo me, bene così
Anche secondo me!
Era ora!!!
Si dovrebbe partire da un presupposto:
se quando s'acquista un DVD l'intrito andasse interamente alla troupe(attori, registi, tecnici) allora sarei contrario; certo qualcuno potrebbe dire le major con quell'introito devono recuperarci le spese anche, allora pongo un quesito: e quei film vecchi di decenni remasterizzati per il mercato attuale? lì quali spese devono recuperare?
Lo stesso vale per il settore musicale.
Per il software invece è un altro discorso...
Comunque sono CONTENTISSIMO di questa sentenza.
Ogni tanto belle notizie...
Frenate un attimo gli entusiasmi gente,io ho sentito che il giudice ha deciso così perché si tratta di un fatto risalante mi pare al 2001 quando ancora le leggi anti pirateria non erano così aspre come oggi.
In realtà non serve a nulla, poichè la Cassazione, che comunque si riferiva ad un fatto avvenuto prima della Legge Urbani, si limita a depenalizzare il download. Ma non è libero comunque: nell'arti 174 ter della 633/41 (come modificato dalla legge urbani), è prevista una multa amministrativa per chi scarica, a prescindere dal fine (lucro, profitto, etc).
Loska
http://giornalettismo.ilcannocchiale.it
Appunto
anche secondo me è una sentenza giusta, la legge urbani così com'è e semplicemente ridicola! non si puo paragonare una persona che scarica un file sul p2p per uso personare, ad un'altra che scarica per professione e lucrandoci sopra!
Cmq sia questa sentenza ora costituisce un precedente x altri processi, no?
Ragazzi.......Chiariamo se ve ne fosse ancora motivo che la sentenza, di cui abbiamo parlato, si riferisce ad un caso antecedente l'attuale normativa, quella che porta il nome dell'ex ministro Giuliano Urbani, che invece stabilisce la punibilità per lo scambio di file illegali, comunque esso avvenga.
Ricordiamo l’inizio dell’ Art. 171-bis:“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto”……..!!!!!!.
Vi segnaliamo Scarichiamoli.
Nella legge (della vergogna) compare la parola “profitto”, nonostante qualsiasi pronunciamento della Cassazione, scaricare una canzone e non rivenderla, è comunque “profitto”.
“PROFITTO”!!!!!! L’unico appellativo che le major hanno nel loro vocabolario.
Un saluto
Lo ha precisato anche Punto Informatico
http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1857111
Sarebbe profitto scaricare qualche canzone?
Ammazza!
E rubare 20 euro ad un ragazzino x un cd cosa sarebbe?
;D
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